venerdì 28 aprile 2006

Oggi parliamo di....tempo massimo di permanenza dei dati nei SIC relativi a finanziamenti scaduti e mai sanati

La questione di cui parliamo oggi rispecchia un altro degli inquietanti interrogativi che si pongono molti consumatori.

Ma se io non ho mai finito di pagare un finanziamento (morosità totale o parziale) che però in termini temporali sarebbe già scaduto, per quanto tempo continuerò a restare segnalato negativamente nei SIC?
Per tutta la vita??

L'attuale Codice Deontologico sui SIC, in vigore dal 01/01/2005 (Sistemi di Informazioni Creditizie, ex Centrali Rischi private) prevede un tempo massimo di permanenza dei dati relativi a finanziamenti MAI REGOLARIZZATI DI TRE ANNI a partire dalla data di scadenza del finanziamento o dalla data dell'ultimo aggiornamento; trascorso questo periodo, sarà cura del SIC provvedere autonomamente alla cancellazione di questi dati, senza necessità di alcuna richiesta da parte dell'interessato.

Anche la precedente normativa, vigente fino al 31/12/2004 (Provvedimento generale del Garante per la Privacy del 30/07/2002) prevedeva parimenti un tempo massimo di conservazione di questi dati di tre anni dalla data di scadenza del finanziamento o dall'ultimo aggiornamento.
Purtroppo però la suddetta normativa non veniva e non viene considerata vincolante dai SIC (a differenza dell'attuale che lo è), tant'è che non è da loro quasi mai applicata.
In questo caso, trascorsi infruttuosamente oltre tre anni dalla data di scadenza di un finanziamento mai sanato, è bene chiedere direttamente ai SIC la cancellazione di questi dati obsoleti ricorrendo alla stessa procedura indicata nei precedenti post per quanto riguarda le richieste dirette di cancellazione.


Ricapitolando:

  • Attendere che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di scadenza del finanziamento mai sanato nel primo caso, ossia quello in cui la scadenza contrattuale o l'ultimo aggiornamento siano posteriori al 01/01/2005, in quanto il caso ricade nell'attuale normativa;
  • Inoltrare una richiesta diretta di cancellazione ai Sic, qualora siano trascorsi almeno tre anni dalla data di scadenza contrattuale o dall'ultimo aggiornamento, e che la suddetta data sia anteriore al 01/01/2005. Ricordarsi poi sempre e comunque di investire anche l'Autorità Garante per la Protezione dei dati Pesonali (Garante Privacy) di questa vostra iniziativa, inviando loro una raccomandata a.r. per conoscenza.


Un saluto ed un arrivederci ai prossimi post.

venerdì 21 aprile 2006

Cosa fare una volta ottenute le risposte dai SIC

Appena si sono ricevute le risposte da parte dei SIC, bisogna verificare se gli eventuali dati negativi presenti sono riferiti a finanziamenti che abbiamo già estinto o regolarizzato, oppure sono riferiti a finanziamenti tuttora in corso le cui irregolarità non sono state ancora sanate.

Nel primo caso è indispensabile verificare quando è avvenuta la regolarizzazione o estinzione, in quanto la collocazione temporale dell'evento ci orienta verso quale normativa bisogna fare riferimento.

Come già detto nei precedenti post, il nuovo Codice Deontologico sui SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie, ex Centrali Rischi Private) è entrato in vigore dal 01/12/2005; in precedenza la normativa di riferimento era un Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per La protezione dei Dati Personali del 31/07/2002.
La nuova normativa prevede un tempo massimo di conservazione dei dati negativi di un anno, se il ritardo è stato fino a 2 rate o 2 mensilità, due anni per i ritardi superiori; allo scadere dei suddetti termini, la cancellazione avverrà in automatico da parte dei SIC, non bisogna inoltrare alcuna richiesta.

La questione si fa molto diversa invece qualora il finanziamento oggetto della segnalazione sia stato estinto nel periodo antecedente la vigente normativa, ossia entro il 31/12/2004: in questo caso va preso a riferimento il succitato Provvedimento Generale del 2002, che stabiliva genericamente un anno di tempo massimo di conservazione dei dati negativi dall'estinzione o regolarizzazione del finanziamento.

Il problema però si pone in questi termini: il Provvedimento appena citato non prevedeva alcun automatismo obbligatorio nella cancellazione dei dati, inoltre le allora Centrali Rischi Private, con un'interpretazione "di comodo" del dettato del Garante, non hanno ritenuto vincolante questa normativa, rifiutandosi quindi categoricamente di applicarla.
In tutto il periodo precedente, infatti, imperava la deprecabile consuetudine di conservare i dati negativi per almeno 5 anni (se non a tempo indeterminato), cosa che di fatto metteva fuori gioco una moltitudine di persone per un periodo di tempo che non era dato sapere, quindi senza alcuna certezza.

Molti consumatori, però, stufi di questa angheria, hanno fatto richiesta di cancellazione direttamente ai SIC, ottenendo in cambio il più delle volte il silenzio totale, oppure un più o meno garbato diniego.
Tuttavia i più arditi non si sono dati per vinti ed hanno inoltrato un ricorso all'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali (Roma - Piazza di Monte Citorio) la quale ha dato loro ragione nella quasi totalità dei casi, richiamandosi proprio a quel Provvedimento del 2002.


Ricapitoliamo. Se vi trovate nelle seguenti condizioni:

  1. Avete un finanziamento tuttora in corso non sanato: nulla da fare, dovrete aspettare da uno a due anni a partire dalla data in cui avrete estinto o regolarizzato il finanziamento.
  2. Avete estinto o regolarizzato un finanziamento dal 01/01/2005 in poi: anche in questo caso non dovrete far altro che aspettare che scadano i tempi massimi di conservazione previsti dalla vigente legge, quindi da uno a due anni a seconda dell'entità del ritardo che ha generato la segnalazione.
  3. Avete estinto o regolarizzato un finanziamento entro il 31/12/2004: dovete inoltrare due raccomandate a.r. di richiesta di cancellazione, una al SIC interessato, l'altra per conoscenza all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali. Se vi cancellano così (evento assai poco probabile) bene, altrimenti inoltrate un ricorso al Garante dettagliando la situazione; è l'unico modo in cui la potreste spuntare, facendovi così giustizia. Se il Garante accoglie il ricorso (molto probabile) ordinerà al SIC interessato l'immediata cancellazione dei dati negativi che vi riguardano.

Nella speranza di essere stato abbastanza eauriente, vi rimando ai prossimi post dove tratterò ancora più in dettaglio quest'annosa e spinosa questione.

Ringrazio anche quanti si stanno interessando a questo blog.


Cordialità.

venerdì 17 marzo 2006

Oggi parliamo di.....Accesso ai dati personali

L'accesso ai propri dati personali detenuti dai SIC (ex Centrali Rischi Private) è un nostro preciso diritto ai sensi della legge 196/2003 (ex 675/1996, detta legge sulla privacy).

Per esercitare tale diritto possiamo inoltrare una richiesta via fax ai tre SIC italiani, ovvero:

  • Crif (Bologna) : Fax : 051/6458940
  • CTC (Consorzio Tutela del Credito, Milano) : Fax : 02/67479250
  • Experian (Roma) : Fax: 199/101850.

Basterà allegare alla richiesta una semplice fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale ed il gioco è fatto: nel giro di circa 20-30 giorni ci arriveranno a casa le tre risposte (oppure sul nostro fax, qualora avessimo richiesto tale modalità).

Una volta giunte le tre lettere a casa, potremo finalmente sapere se ci sono segnalazioni negative a nostro carico, a quale evento sono riferite e chi le ha inoltrate.
Sulla base delle risultanze di questa analisi potremo finalmente verificare la ragione per cui ci vengono sistematicamente negati i finanziamenti e puntualmente cadiamo dalle nuvole interrogandoci sul motivo.

Può esserci una segnalazione negativa anche nel caso in cui avessimo fatto semplicemente da garante (fidejussore, in termini tecnici) a qualcuno che poi a nostra insaputa ha pagato irregolarmente le rate del finanziamento concesso.

Questo è in assoluto il primo passo da fare quando ci accorgiamo che qualcosa non va e vogliamo sapere esattamente come stanno le cose. In seguito ci occuperemo di cosa si può (o non si può) fare in base al tipo di segnalazione, al tempo trascorso dalla medesima ed allo stato del finanziamento di cui è oggetto (estinto, regolarizzato, in sofferenza, ecc.).


Ringrazio del gradimento fin qui dimostrato ed arrivederci ai prossimi post.

lunedì 13 marzo 2006

Oggi parliamo di....."Cattivi pagatori"

L'argomento "cattivi pagatori" è uno dei temi caldi del presente blog.

In realtà la definizione è frutto di mera fantasia: non esiste, infatti, uno status ufficiale di "cattivo pagatore". Esiste una segnalazione negativa che una banca o finanziaria effettua ai SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie, ex centrali Rischi Private) per comunicare un'inadempienza da parte del cliente/debitore.

Questa inadempienza può andare dal semplice ritardo nel pagamento di una o più rate di un finanziamento, fino alle morosità vere e proprie.

La segnalazione negativa viene conservata nei suddetti archivi per un tempo massimo stabilito dalla normativa vigente a partire dal momento in cui l'irregolarità viene sanata.

Questi tempi massimi di conservazione dei dati negativi sono stati stabiliti da alcune norme già a partire dal 31 luglio 2002: in quella data, infatti, un Provvedimento Generale dell' Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali (www.garanteprivacy.it) stabiliva come tempo massimo di conservazione un anno dalla data di estinzione (anticipata o a termine) o regolarizzazione del finanziamento. In pratica si doveva venir cancellati dopo un anno dal momento in cui si era sanata la nostra posizione; per gli insoluti invece il predetto provvedimento indicava il tempo massimo di conservazione di tre anni.

Quindi tutto a posto, no?? Si pagano le rate arretrate o si estingue il finanziamento e dopo un tempo ragionevole si viene rimossi dai malefici archivi!, direte voi.

Ma purtroppo nella realtà non è stato e non è esattamente così: il succitato provvedimento è stato in larga parte disatteso dai SIC, con il risultato di consumatori che hanno estinto o regolarizzato i finanziamenti da 2, 3, 4 o addirittura più anni e tuttora segnalati!!

Rebus sic stantibus si è generato col passare degli anni un esercito di cosiddetti "cattivi pagatori", rei sovente del solo fatto di aver pagato una sola rata con qualche giorno di ritardo e magari anche per cause non imputabili a loro, vedi disguidi bancari e/o postali.

A questi signori è di fatto negato qualsiasi accesso al credito, dal piccolo prestito al consumo per acquistare un semplice elettrodomestico, fino ad un più impegnativo mutuo ipotecario.
A TEMPO INDETERMINATO.

La situazione dovrebbe essersi risolta a partire dall'inizio del corrente anno 2006, con l'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico sui SIC (www.garanteprivacy.it), che fissa finalmente norme chiare e non interpretabili per tutti, istituti di credito e SIC.
Questa normativa fissa ora in maniera chiara ed inequivocabile i tempi massimi di conservazione dei dati negativi (e positivi) che vanno rispettati, allo scadere dei quali i SIC sono tenuti a rimuovere questi dati senza indugio dai loro archivi.

Fissando finalmente regole certe, si dovrebbe ottenere una maggior serenità e trasparenza nei difficili rapporti tra cittadini ed istituti di credito.

Per chi si dovesse trovare ancora segnalato per un finanziamento che ha estinto o regolarizzato prima dell'entrata in vigore della suddetta normativa (quindi prima del 01/01/2006) e fosse trascorso più di un anno dalla estinzione o regolarizzazione del finanziamento in questione, può comunque risolvere il problema facendo una richiesta diretta.

Nei prossimi post indicherò più dettagliatamente in quale modo.


Quali sono le vostre esperienze al riguardo? Vi hanno rifiutato in maniera ingiusta e/o poco trasparente un finanziamento? Vi hanno additato come "cattivi pagatori"?

I vostri graditi commenti arricchiranno i contenuti del blog risultando utili ed istruttivi per tutti.



Al prossimo post...

sabato 11 marzo 2006

Messaggio di benvenuto

Benvenuti nel Blog dei cattivi pagatori e dei protestati!

Ho ideato questo blog per fornire un punto di riferimento per tutti coloro (e sono tanti, purtroppo...!?!) che hanno problemi di accesso al credito.
Il sistema creditizio italiano è purtroppo impostato in maniera assai rigida: l'uso e l'abuso di archivi centralizzati (le famose centrali rischi private ovvero Crif, Experian e CTC, oggi denominate SIC - Sistemi di Informazioni Creditizie) da parte di banche e finanziarie ha di fatto ingessato tutto il sistema, negando l'accesso al credito anche a chi oggettivamente non lo merita.
Preciso che è invece giustissimo negare un finanziamento a chi abbia invece dimostrato reali inadempienze, più o meno dolose che siano.

Da un lato l'estrema facilità con cui vengono segnalati nei SIC da parte degli istituti di credito anche eventi marginali e non significativi (brevi ritardi di pagamento spesso nemmeno imputabili al cliente stesso o similari), dall'altro la cattiva abitudine da parte dei SIC di conservare per periodi irragionevolmente lunghi (e spesso superiori a quelli stabiliti dalle norme vigenti) i dati negativi dei consumatori segnalati, rendendo di fatto inaccessibile ogni ricorso al credito e favorendo, sia pur non intenzionalmente, altre forme poco "ortodosse" di finanziamento.

Considerato che attualmente non risulta affatto semplice districarsi in questa complicata jungla del mondo del credito, ho ritenuto opportuno fornire informazioni e chiarimenti in questa materia così delicata a chiunque legga, affinchè possa trovare soluzioni e/o suggerimenti idonei.

Chiaramente è importante e molto gradita un'attiva partecipazione da parte dei lettori, che postando le proprie esperienze o i propri commenti sull'argomento arricchiranno i contenuti del blog e le conoscenze di tutti noi.


Vi aspetto quindi numerosi ed attivi.



Buona lettura (e scrittura)!!