venerdì 28 aprile 2006

Oggi parliamo di....tempo massimo di permanenza dei dati nei SIC relativi a finanziamenti scaduti e mai sanati

La questione di cui parliamo oggi rispecchia un altro degli inquietanti interrogativi che si pongono molti consumatori.

Ma se io non ho mai finito di pagare un finanziamento (morosità totale o parziale) che però in termini temporali sarebbe già scaduto, per quanto tempo continuerò a restare segnalato negativamente nei SIC?
Per tutta la vita??

L'attuale Codice Deontologico sui SIC, in vigore dal 01/01/2005 (Sistemi di Informazioni Creditizie, ex Centrali Rischi private) prevede un tempo massimo di permanenza dei dati relativi a finanziamenti MAI REGOLARIZZATI DI TRE ANNI a partire dalla data di scadenza del finanziamento o dalla data dell'ultimo aggiornamento; trascorso questo periodo, sarà cura del SIC provvedere autonomamente alla cancellazione di questi dati, senza necessità di alcuna richiesta da parte dell'interessato.

Anche la precedente normativa, vigente fino al 31/12/2004 (Provvedimento generale del Garante per la Privacy del 30/07/2002) prevedeva parimenti un tempo massimo di conservazione di questi dati di tre anni dalla data di scadenza del finanziamento o dall'ultimo aggiornamento.
Purtroppo però la suddetta normativa non veniva e non viene considerata vincolante dai SIC (a differenza dell'attuale che lo è), tant'è che non è da loro quasi mai applicata.
In questo caso, trascorsi infruttuosamente oltre tre anni dalla data di scadenza di un finanziamento mai sanato, è bene chiedere direttamente ai SIC la cancellazione di questi dati obsoleti ricorrendo alla stessa procedura indicata nei precedenti post per quanto riguarda le richieste dirette di cancellazione.


Ricapitolando:

  • Attendere che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di scadenza del finanziamento mai sanato nel primo caso, ossia quello in cui la scadenza contrattuale o l'ultimo aggiornamento siano posteriori al 01/01/2005, in quanto il caso ricade nell'attuale normativa;
  • Inoltrare una richiesta diretta di cancellazione ai Sic, qualora siano trascorsi almeno tre anni dalla data di scadenza contrattuale o dall'ultimo aggiornamento, e che la suddetta data sia anteriore al 01/01/2005. Ricordarsi poi sempre e comunque di investire anche l'Autorità Garante per la Protezione dei dati Pesonali (Garante Privacy) di questa vostra iniziativa, inviando loro una raccomandata a.r. per conoscenza.


Un saluto ed un arrivederci ai prossimi post.

venerdì 21 aprile 2006

Cosa fare una volta ottenute le risposte dai SIC

Appena si sono ricevute le risposte da parte dei SIC, bisogna verificare se gli eventuali dati negativi presenti sono riferiti a finanziamenti che abbiamo già estinto o regolarizzato, oppure sono riferiti a finanziamenti tuttora in corso le cui irregolarità non sono state ancora sanate.

Nel primo caso è indispensabile verificare quando è avvenuta la regolarizzazione o estinzione, in quanto la collocazione temporale dell'evento ci orienta verso quale normativa bisogna fare riferimento.

Come già detto nei precedenti post, il nuovo Codice Deontologico sui SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie, ex Centrali Rischi Private) è entrato in vigore dal 01/12/2005; in precedenza la normativa di riferimento era un Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per La protezione dei Dati Personali del 31/07/2002.
La nuova normativa prevede un tempo massimo di conservazione dei dati negativi di un anno, se il ritardo è stato fino a 2 rate o 2 mensilità, due anni per i ritardi superiori; allo scadere dei suddetti termini, la cancellazione avverrà in automatico da parte dei SIC, non bisogna inoltrare alcuna richiesta.

La questione si fa molto diversa invece qualora il finanziamento oggetto della segnalazione sia stato estinto nel periodo antecedente la vigente normativa, ossia entro il 31/12/2004: in questo caso va preso a riferimento il succitato Provvedimento Generale del 2002, che stabiliva genericamente un anno di tempo massimo di conservazione dei dati negativi dall'estinzione o regolarizzazione del finanziamento.

Il problema però si pone in questi termini: il Provvedimento appena citato non prevedeva alcun automatismo obbligatorio nella cancellazione dei dati, inoltre le allora Centrali Rischi Private, con un'interpretazione "di comodo" del dettato del Garante, non hanno ritenuto vincolante questa normativa, rifiutandosi quindi categoricamente di applicarla.
In tutto il periodo precedente, infatti, imperava la deprecabile consuetudine di conservare i dati negativi per almeno 5 anni (se non a tempo indeterminato), cosa che di fatto metteva fuori gioco una moltitudine di persone per un periodo di tempo che non era dato sapere, quindi senza alcuna certezza.

Molti consumatori, però, stufi di questa angheria, hanno fatto richiesta di cancellazione direttamente ai SIC, ottenendo in cambio il più delle volte il silenzio totale, oppure un più o meno garbato diniego.
Tuttavia i più arditi non si sono dati per vinti ed hanno inoltrato un ricorso all'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali (Roma - Piazza di Monte Citorio) la quale ha dato loro ragione nella quasi totalità dei casi, richiamandosi proprio a quel Provvedimento del 2002.


Ricapitoliamo. Se vi trovate nelle seguenti condizioni:

  1. Avete un finanziamento tuttora in corso non sanato: nulla da fare, dovrete aspettare da uno a due anni a partire dalla data in cui avrete estinto o regolarizzato il finanziamento.
  2. Avete estinto o regolarizzato un finanziamento dal 01/01/2005 in poi: anche in questo caso non dovrete far altro che aspettare che scadano i tempi massimi di conservazione previsti dalla vigente legge, quindi da uno a due anni a seconda dell'entità del ritardo che ha generato la segnalazione.
  3. Avete estinto o regolarizzato un finanziamento entro il 31/12/2004: dovete inoltrare due raccomandate a.r. di richiesta di cancellazione, una al SIC interessato, l'altra per conoscenza all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali. Se vi cancellano così (evento assai poco probabile) bene, altrimenti inoltrate un ricorso al Garante dettagliando la situazione; è l'unico modo in cui la potreste spuntare, facendovi così giustizia. Se il Garante accoglie il ricorso (molto probabile) ordinerà al SIC interessato l'immediata cancellazione dei dati negativi che vi riguardano.

Nella speranza di essere stato abbastanza eauriente, vi rimando ai prossimi post dove tratterò ancora più in dettaglio quest'annosa e spinosa questione.

Ringrazio anche quanti si stanno interessando a questo blog.


Cordialità.