domenica 29 aprile 2007

Crif, Experian, CTC, Autorità Garante per la Privacy: cosa ne pensano?


I tre SIC (Crif, Experian e CTC) nonchè l'Autorità Garante per la Tutela dei dati personali cosa ne pensano del problema che ho esposto nei precedenti post?

Ne saranno al corrente? Io credo proprio di sì. Mi è venuta pertanto l'idea di scrivere loro per avere lumi su cosa ne pensano al riguardo e se intendono provvedere a risolvere questo fastidioso problema.
Mi sembra infatti palesemente iniquo negare l'accesso al credito ad un cittadino per il solo fatto di non essere censito in alcun modo nei succitati SIC; capisco che il finanziamento venga negato a chi possiede informazioni negative a suo carico, ma non a chi non possiede alcuna informazione, nè negativa nè positiva!
E' come dire: tu non stai tra i cattivi, ma nemmeno tra i buoni e pertanto non mi fido e quindi non ti concedo il finanziamento.....Mah, una teoria piuttosto bislacca.

Non credo si possa considerare una colpa il non aver mai chiesto finanziamenti, anzi in qualche modo lo si potrebbe anche ritenere un comportamento virtuoso.....ma in ogni caso sicuramente non da bocciare.

Prossimamente scriverò per relazionare sulle risposte che riceverò dagli enti interessati al suddetto quesito; invito comunque tutti coloro che si sono trovati in una situazione analoga a quella del Sig. Rossi del precedente post a scrivere anch'essi ai SIC ed al Garante della Privacy. Potremmo così farci promotori di un'iniziativa popolare volta a mutare questa assurda iniquità.

sabato 28 aprile 2007

Un giorno il Signor Rossi si reca presso una Finanziaria e...


Oggi facciamo un esempio concreto accaduto qualche giorno fa ad un mio conoscente.

Un giorno il Signor Rossi si reca presso una nota Finanziaria portando con sè tutti i suoi documenti personali e reddituali al fine di richiedere un prestito.
Viene fatto accomodare ed invitato a fornire i suoi dati personali e la documentazione di cui dispone, poi gli si dice di attendere qualche minuto per l'esito della richiesta. Dopo un po' torna l'impiegata e gli riferisce cortesemente che la sua richiesta è stata bocciata; allo stupore del nostro Sig. Rossi, l'addetta gli spiega che non appare alcuna informazione sul suo conto, nè negativa nè positiva, e pertanto in questi casi il finanziamento viene declinato.

Il buon Signor Rossi se ne va sconsolato, ma decide di ripetere il tentativo presso qualche altra Finanziaria.
Purtroppo ovunque egli vada incontra sempre la medesima risposta e non riesce a capacitarsene: ma come - si chiede tra sè e sè - non ho mai richiesto un finanziamento in vita mia ed ora che mi occorre me lo negano?? E perchè?

Semplice! Perchè, come dicevo nel precedente post, se non si è censiti nei SIC con informazioni "positive", banche e finanziarie non scuciono un centesimo.
Il fatto di non essere presenti nei SIC può essere determinato da due condizioni: o non si è proprio mai richiesto nessun finanziamento in vita propria (caso raro), oppure si ha avuto qualche finanziamento in tempi ormai remoti e tutte le informazioni relative al suddetto (positive o negative che fossero) sono state ormai cancellate, avendo superato i tempi massimi di conservazione dei dati previsti dalla legislazione vigente.

Il caso sopra esposto rappresenta purtroppo una situazione assai emblematica, che evidenzia l'insorgere di una nuova problematica relativa al già difficile accesso al credito: il caso del novello aspirante debitore, il quale aspirerebbe a diventarlo, ma non ci riesce.
Come se non bastassero i già tristemente famosi problemi che hanno da sempre afflitto i consumatori alle prese con banche e finanziarie, ora è sorto anche questo nuovo ostacolo di cui si parla ben poco, ma che risulta essere altrettanto fastidioso dei precedenti.

Nella recente stesura del Codice Deontologico sulle ex-Centrali Rischi Private, ora SIC, sembra che non si sia presa assolutamente in considerazione questa eventualità, di cui infatti non se ne ravvisa traccia nell'intero impianto normativo.
Sarebbe bene pertanto che questa grave lacuna nella normativa vigente venisse quanto prima colmata, prevedendo quindi una norma ad hoc per questi casi specifici, tutt'altro che infrequenti.

venerdì 27 aprile 2007

Rieccoci qua!


Rieccoci nuovamente qua a parlare di accesso negato al credito.

Negli ultimi tempi si registra una nuova anomalia nel già tormentato e sibillino universo dei finanziamenti; ecco di cosa si tratta:

- Prendiamo l'esempio di una persona (caso raro, purtroppo) che non abbia mai chiesto nessun finanziamento in vita sua oppure ne abbia concluso uno molti anni fa (10 o 15, ad esempio).
Ebbene, questo signore si vedrà negata la richiesta di finanziamento. Perchè, vi chiederete voi; molto semplice: il signore in questione non possiede "informazioni positive" presso i SIC, quindi gli istituti di credito declineranno la richiesta, pur in totale assenza di "informazioni negative"!

Siamo arrivati quindi al paradosso: i finanziamenti vengono negati persino in assenza di informazioni negative a carico del potenziale cliente; in pratica avviene che se se non risulta alcuna informazione a proprio carico (nè positiva, nè negativa) non si riesce ad ottenere alcun finanziamento o quasi.

E allora come si fa ad iniziare??
Se pago irregolarmente vengo bollato come cattivo pagatore e quindi non accedo più al credito, se non ho finanziamenti in corso mi viene ugualmente negato il credito perchè non risultano informazioni a mio carico quindi non possiedo "referenze"............Praticamente un vicolo cieco!

Come se ne esce? Ne parleremo nel prossimo post.

venerdì 28 aprile 2006

Oggi parliamo di....tempo massimo di permanenza dei dati nei SIC relativi a finanziamenti scaduti e mai sanati

La questione di cui parliamo oggi rispecchia un altro degli inquietanti interrogativi che si pongono molti consumatori.

Ma se io non ho mai finito di pagare un finanziamento (morosità totale o parziale) che però in termini temporali sarebbe già scaduto, per quanto tempo continuerò a restare segnalato negativamente nei SIC?
Per tutta la vita??

L'attuale Codice Deontologico sui SIC, in vigore dal 01/01/2005 (Sistemi di Informazioni Creditizie, ex Centrali Rischi private) prevede un tempo massimo di permanenza dei dati relativi a finanziamenti MAI REGOLARIZZATI DI TRE ANNI a partire dalla data di scadenza del finanziamento o dalla data dell'ultimo aggiornamento; trascorso questo periodo, sarà cura del SIC provvedere autonomamente alla cancellazione di questi dati, senza necessità di alcuna richiesta da parte dell'interessato.

Anche la precedente normativa, vigente fino al 31/12/2004 (Provvedimento generale del Garante per la Privacy del 30/07/2002) prevedeva parimenti un tempo massimo di conservazione di questi dati di tre anni dalla data di scadenza del finanziamento o dall'ultimo aggiornamento.
Purtroppo però la suddetta normativa non veniva e non viene considerata vincolante dai SIC (a differenza dell'attuale che lo è), tant'è che non è da loro quasi mai applicata.
In questo caso, trascorsi infruttuosamente oltre tre anni dalla data di scadenza di un finanziamento mai sanato, è bene chiedere direttamente ai SIC la cancellazione di questi dati obsoleti ricorrendo alla stessa procedura indicata nei precedenti post per quanto riguarda le richieste dirette di cancellazione.


Ricapitolando:

  • Attendere che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di scadenza del finanziamento mai sanato nel primo caso, ossia quello in cui la scadenza contrattuale o l'ultimo aggiornamento siano posteriori al 01/01/2005, in quanto il caso ricade nell'attuale normativa;
  • Inoltrare una richiesta diretta di cancellazione ai Sic, qualora siano trascorsi almeno tre anni dalla data di scadenza contrattuale o dall'ultimo aggiornamento, e che la suddetta data sia anteriore al 01/01/2005. Ricordarsi poi sempre e comunque di investire anche l'Autorità Garante per la Protezione dei dati Pesonali (Garante Privacy) di questa vostra iniziativa, inviando loro una raccomandata a.r. per conoscenza.


Un saluto ed un arrivederci ai prossimi post.

venerdì 21 aprile 2006

Cosa fare una volta ottenute le risposte dai SIC

Appena si sono ricevute le risposte da parte dei SIC, bisogna verificare se gli eventuali dati negativi presenti sono riferiti a finanziamenti che abbiamo già estinto o regolarizzato, oppure sono riferiti a finanziamenti tuttora in corso le cui irregolarità non sono state ancora sanate.

Nel primo caso è indispensabile verificare quando è avvenuta la regolarizzazione o estinzione, in quanto la collocazione temporale dell'evento ci orienta verso quale normativa bisogna fare riferimento.

Come già detto nei precedenti post, il nuovo Codice Deontologico sui SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie, ex Centrali Rischi Private) è entrato in vigore dal 01/12/2005; in precedenza la normativa di riferimento era un Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per La protezione dei Dati Personali del 31/07/2002.
La nuova normativa prevede un tempo massimo di conservazione dei dati negativi di un anno, se il ritardo è stato fino a 2 rate o 2 mensilità, due anni per i ritardi superiori; allo scadere dei suddetti termini, la cancellazione avverrà in automatico da parte dei SIC, non bisogna inoltrare alcuna richiesta.

La questione si fa molto diversa invece qualora il finanziamento oggetto della segnalazione sia stato estinto nel periodo antecedente la vigente normativa, ossia entro il 31/12/2004: in questo caso va preso a riferimento il succitato Provvedimento Generale del 2002, che stabiliva genericamente un anno di tempo massimo di conservazione dei dati negativi dall'estinzione o regolarizzazione del finanziamento.

Il problema però si pone in questi termini: il Provvedimento appena citato non prevedeva alcun automatismo obbligatorio nella cancellazione dei dati, inoltre le allora Centrali Rischi Private, con un'interpretazione "di comodo" del dettato del Garante, non hanno ritenuto vincolante questa normativa, rifiutandosi quindi categoricamente di applicarla.
In tutto il periodo precedente, infatti, imperava la deprecabile consuetudine di conservare i dati negativi per almeno 5 anni (se non a tempo indeterminato), cosa che di fatto metteva fuori gioco una moltitudine di persone per un periodo di tempo che non era dato sapere, quindi senza alcuna certezza.

Molti consumatori, però, stufi di questa angheria, hanno fatto richiesta di cancellazione direttamente ai SIC, ottenendo in cambio il più delle volte il silenzio totale, oppure un più o meno garbato diniego.
Tuttavia i più arditi non si sono dati per vinti ed hanno inoltrato un ricorso all'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali (Roma - Piazza di Monte Citorio) la quale ha dato loro ragione nella quasi totalità dei casi, richiamandosi proprio a quel Provvedimento del 2002.


Ricapitoliamo. Se vi trovate nelle seguenti condizioni:

  1. Avete un finanziamento tuttora in corso non sanato: nulla da fare, dovrete aspettare da uno a due anni a partire dalla data in cui avrete estinto o regolarizzato il finanziamento.
  2. Avete estinto o regolarizzato un finanziamento dal 01/01/2005 in poi: anche in questo caso non dovrete far altro che aspettare che scadano i tempi massimi di conservazione previsti dalla vigente legge, quindi da uno a due anni a seconda dell'entità del ritardo che ha generato la segnalazione.
  3. Avete estinto o regolarizzato un finanziamento entro il 31/12/2004: dovete inoltrare due raccomandate a.r. di richiesta di cancellazione, una al SIC interessato, l'altra per conoscenza all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali. Se vi cancellano così (evento assai poco probabile) bene, altrimenti inoltrate un ricorso al Garante dettagliando la situazione; è l'unico modo in cui la potreste spuntare, facendovi così giustizia. Se il Garante accoglie il ricorso (molto probabile) ordinerà al SIC interessato l'immediata cancellazione dei dati negativi che vi riguardano.

Nella speranza di essere stato abbastanza eauriente, vi rimando ai prossimi post dove tratterò ancora più in dettaglio quest'annosa e spinosa questione.

Ringrazio anche quanti si stanno interessando a questo blog.


Cordialità.